Trasporto e trasferimento salme
TRASFERIMENTO SALME
Nel rispetto della volontà della famiglia e/o nel caso si ritenga necessario, il nostro personale è professionalmente preparato ad effettuare il trasferimento salma per il periodo di osservazione nel rispetto della Legge Regione Marche n. 3 /5 del 2005 che dispone quanto segue :
1. Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, possono ricevere i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni anche a richiesta dei congiunti per:
a) il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente;
b) l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria.
2. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture denominate sale del commiato.
3. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie, previste per la camera mortuaria, ed autorizzate ai sensi della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia…
1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all’articolo 3, comma 2, siti anche in altro comune.
